Art. 7.
  A  carico  dei  trasgressori sono applicate le sanzioni previste ai
commi  ottavo  e nono dell'art. 103 del testo unico delle norme sulla
circolazione  stradale  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  15 giugno 1959, n. 393, cosi' come sostituiti dall'art. 5
della  legge 8 agosto 1977, n. 631 e dall'art. 13 del decreto-legge 6
febbraio  1987,  n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
marzo 1987, n. 132.