Art. 7. A carico dei trasgressori sono applicate le sanzioni previste ai commi ottavo e nono dell'art. 103 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, cosi' come sostituiti dall'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 631 e dall'art. 13 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132.