Art. 2.
  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 10 del decreto-legge 30
dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
febbraio  1988,  n.  48,  sono estese a tutti gli enti che gestiscono
forme obbligatorie di previdenza ed  assistenza,  disciplinati  dalla
legge 20 marzo 1975, n. 70.