Art. 2. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, sono estese a tutti gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.