Art. 2.
  Ai  soli  fini  della formulazione delle graduatorie previste dagli
accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi  dell'art.  48  della
legge  n.  833/1978, il servizio prestato all'estero e' valutato come
il corrispondente servizio prestato in Italia, secondo i  criteri  di
equipollenza fissati al precedente art. 1.