Art. 2. Ai soli fini della formulazione delle graduatorie previste dagli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/1978, il servizio prestato all'estero e' valutato come il corrispondente servizio prestato in Italia, secondo i criteri di equipollenza fissati al precedente art. 1.