Art. 3.
  1.  Il  servizio  prestato  all'estero  deve essere certificato dal
legale rappresentante  dell'impresa  e  confermato  dalla  competente
autorita'   consolare   italiana,  che  all'uopo  puo'  disporre  gli
opportuni accertamenti anche ai fini della rispondenza dell'attivita'
svolta a quella risultante dal contratto.
  2.   Per   l'attivita'   svolta   da   medici   italiani  in  Paesi
extracomunitari a partire dal 1› gennaio 1988  la  certificazione  di
cui  al  comma precedente deve riportare gli estremi del contratto di
lavoro con l'indicazione dell'attivita' per la quale il medico  viene
assunto nonche' gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art. 2 del
decreto-legge 31 luglio  1987,  n.  317,  convertito  dalla  legge  3
ottobre 1987, n. 398.
  3.  Dalla certificazione deve risultare la data di effettivo inizio
dell'attivita' assistenziale all'estero, la durata della  stessa,  il
tipo  di  attivita'  espletata (generica, pediatrica o specialistica)
nonche',  per  l'attivita'  specialistica,  la  branca  nella   quale
l'attivita' stessa e' stata espletata.
 
 
          Nota all'art. 3:
             Il   testo  dell'art.  2  del  D.L.  n.  317/1987,  come
          modificato dalla legge di conversione, e' il seguente:
             "Art.  2 (Autorizzazione preventiva per l'assunzione dei
          lavoratori  italiani   da   impiegare   o   da   trasferire
          all'estero).   -   1.   Ai   fini   dell'assunzione  o  del
          trasferimento all'estero dei lavoratori italiani, i  datori
          di  lavoro  di  cui  all'art. 1, comma 2, devono presentare
          richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale.  Copia  di detta richiesta deve essere
          inviata  contemporaneamente  al  Ministero   degli   affari
          esteri.
             2.  La  domanda  di autorizzazione deve essere corredata
          della documentazione stabilita con decreto del Ministro del
          lavoro  e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri
          degli affari  esteri  e  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  da  emanarsi entro quarantacinque giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
             3.  Il Ministero degli affari esteri accerta, attraverso
          la rete diplomatico-consolare, che le  condizioni  generali
          nei  Paesi  di  destinazione  offrono  idonee garanzie alla
          sicurezza  del  lavoratore,  portando  a   conoscenza   del
          Ministero  del lavoro e della previdenza sociale l'esito di
          tale accertamento.
             4.  Il  Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
          ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1,
          accerta che:
               a)  il  contratto di lavoro, ove preveda espressamente
          la possibilita', dopo il trasferimento all'estero,  che  il
          datore  di  lavoro destini il lavoratore assunto a prestare
          la propria attivita' presso consociate  estere,  garantisca
          le condizioni di lavoro di cui alla successiva lettera;
               b)  il  trattamento  economico-normativo  offerto  sia
          complessivamente  non  inferiore  a  quello  previsto   dai
          contratti  collettivi  di  lavoro  vigenti in Italia per la
          categoria   di   appartenenza   del   lavoratore   e    sia
          distintamente   prevista  l'entita'  delle  prestazioni  in
          denaro o in natura connesse con lo  svolgimento  all'estero
          del rapporto di lavoro;
               c)   i  contratti  di  lavoro  prevedano,  qualora  le
          autorita' del  Paese  di  impiego  pongano  restrizione  ai
          trasferimenti  di  valuta, la possibilita' per i lavoratori
          di ottenere il  trasferimento  in  Italia  della  quota  di
          valuta    trasferibile   delle   retribuzioni   corrisposte
          all'estero,  fermo  restando  il   rispetto   delle   norme
          valutarie italiane e del Paese d'impiego;
               d)   sia  stata  stipulata  a  favore  dei  lavoratori
          italiani   inviati   all'estero   a   svolgere    attivita'
          lavorativa, un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel
          luogo di destinazione e di rientro nel luogo stesso  per  i
          casi di morte o di invalidita' permanente;
               e)  il  contratto  stabilisca  il tipo di sistemazione
          logistica;
               f)  il  contratto  impegni  il  datore  di  lavoro  ad
          apprestare idonee misure in materia di sicurezza ed  igiene
          del lavoro.
             5.  Limitatamente  alle domande presentate dai datori di
          lavoro che hanno depositato  i  contratti-tipo,  concordati
          con    le    organizzazioni    sindacali    aderenti   alle
          confederazioni  maggiormente  rappresentative   sul   piano
          nazionale,  o  che  vi  hanno  espressamente aderito, se il
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale   non
          provvede  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di
          ricezione della  domanda,  corredata  dalla  documentazione
          indicata  al  comma 2, questa deve intendersi accolta. Tale
          termine e'  prorogato  fino  a  novanta  giorni  quando  il
          Ministero  degli  affari esteri o il Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale comunicano  al  datore  di  lavoro
          interessato, entro il trentesimo giorno, di dover procedere
          ad ulteriori accertamenti nell'ambito delle disposizioni di
          cui al presente decreto.
             6.  I  datori  di  lavoro  di  cui  al  comma  5 possono
          effettuare, in eccezionali casi di comprovata necessita' ed
          urgenza,  l'assunzione,  ovvero  i trasferimenti nelle more
          del  rilascio  dell'autorizzazione,  previa  comunicazione,
          entro   i   tre   giorni   precedenti  le  assunzioni  o  i
          trasferimenti, ai  Ministeri  degli  affari  esteri  e  del
          lavoro e della previdenza sociale".