Art. 3. 1. Il servizio prestato all'estero deve essere certificato dal legale rappresentante dell'impresa e confermato dalla competente autorita' consolare italiana, che all'uopo puo' disporre gli opportuni accertamenti anche ai fini della rispondenza dell'attivita' svolta a quella risultante dal contratto. 2. Per l'attivita' svolta da medici italiani in Paesi extracomunitari a partire dal 1 gennaio 1988 la certificazione di cui al comma precedente deve riportare gli estremi del contratto di lavoro con l'indicazione dell'attivita' per la quale il medico viene assunto nonche' gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. 3. Dalla certificazione deve risultare la data di effettivo inizio dell'attivita' assistenziale all'estero, la durata della stessa, il tipo di attivita' espletata (generica, pediatrica o specialistica) nonche', per l'attivita' specialistica, la branca nella quale l'attivita' stessa e' stata espletata.
Nota all'art. 3: Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 317/1987, come modificato dalla legge di conversione, e' il seguente: "Art. 2 (Autorizzazione preventiva per l'assunzione dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero). - 1. Ai fini dell'assunzione o del trasferimento all'estero dei lavoratori italiani, i datori di lavoro di cui all'art. 1, comma 2, devono presentare richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Copia di detta richiesta deve essere inviata contemporaneamente al Ministero degli affari esteri. 2. La domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Il Ministero degli affari esteri accerta, attraverso la rete diplomatico-consolare, che le condizioni generali nei Paesi di destinazione offrono idonee garanzie alla sicurezza del lavoratore, portando a conoscenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'esito di tale accertamento. 4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, accerta che: a) il contratto di lavoro, ove preveda espressamente la possibilita', dopo il trasferimento all'estero, che il datore di lavoro destini il lavoratore assunto a prestare la propria attivita' presso consociate estere, garantisca le condizioni di lavoro di cui alla successiva lettera; b) il trattamento economico-normativo offerto sia complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti in Italia per la categoria di appartenenza del lavoratore e sia distintamente prevista l'entita' delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro; c) i contratti di lavoro prevedano, qualora le autorita' del Paese di impiego pongano restrizione ai trasferimenti di valuta, la possibilita' per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d'impiego; d) sia stata stipulata a favore dei lavoratori italiani inviati all'estero a svolgere attivita' lavorativa, un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro nel luogo stesso per i casi di morte o di invalidita' permanente; e) il contratto stabilisca il tipo di sistemazione logistica; f) il contratto impegni il datore di lavoro ad apprestare idonee misure in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. 5. Limitatamente alle domande presentate dai datori di lavoro che hanno depositato i contratti-tipo, concordati con le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, o che vi hanno espressamente aderito, se il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non provvede nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata dalla documentazione indicata al comma 2, questa deve intendersi accolta. Tale termine e' prorogato fino a novanta giorni quando il Ministero degli affari esteri o il Ministero del lavoro e della previdenza sociale comunicano al datore di lavoro interessato, entro il trentesimo giorno, di dover procedere ad ulteriori accertamenti nell'ambito delle disposizioni di cui al presente decreto. 6. I datori di lavoro di cui al comma 5 possono effettuare, in eccezionali casi di comprovata necessita' ed urgenza, l'assunzione, ovvero i trasferimenti nelle more del rilascio dell'autorizzazione, previa comunicazione, entro i tre giorni precedenti le assunzioni o i trasferimenti, ai Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale".