Art. 4. L'attivita' prestata e' riconosciuta come servizio prestato in medicina generale nei seguenti casi: a) qualora dalla certificazione dell'impresa non risulti il tipo di assistenza sanitaria erogata (medicina generica, pediatrica, specialistica); b) qualora dalla certificazione risulti la prestazione di attivita' specialistica senza l'indicazione della specifica disciplina specialistica nella quale il servizio e' stato prestato; c) qualora la specifica attivita' specialistica certificata sia stata svolta da un medico non in possesso del diploma di specializzazione o dell'attestato di libera docenza previsti dagli accordi collettivi nazionali per lo svolgimento dell'attivita'; d) qualora lo svolgimento di attivita' specialistica nei Paesi extracomunitari non sia stato previsto espressamente dal contratto.