Art. 4.
  L'attivita'  prestata  e'  riconosciuta  come  servizio prestato in
medicina generale nei seguenti casi:
    a)  qualora dalla certificazione dell'impresa non risulti il tipo
di  assistenza  sanitaria  erogata  (medicina  generica,  pediatrica,
specialistica);
    b)   qualora  dalla  certificazione  risulti  la  prestazione  di
attivita'   specialistica   senza   l'indicazione   della   specifica
disciplina specialistica nella quale il servizio e' stato prestato;
    c)  qualora  la specifica attivita' specialistica certificata sia
stata  svolta  da  un  medico  non  in  possesso   del   diploma   di
specializzazione  o  dell'attestato  di libera docenza previsti dagli
accordi collettivi nazionali per lo svolgimento dell'attivita';
    d)  qualora  lo  svolgimento di attivita' specialistica nei Paesi
extracomunitari non sia stato previsto espressamente dal contratto.