Art. 5.
  Per  i  servizi  prestati  fino  al  31 dicembre 1987 nonche' per i
servizi prestati dopo tale data qualora  la  certificazione  non  sia
conforme    alle   disposizioni   degli   articoli   precedenti,   il
riconoscimento e' disposto  con  provvedimento  del  Ministero  della
sanita'  secondo  i  criteri  di  cui al presente decreto, su domanda
dell'interessato, previ gli accertamenti eventualmente necessari.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 1› settembre 1988
                                            Il Ministro: DONAT CATTIN
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI