Art. 5. Per i servizi prestati fino al 31 dicembre 1987 nonche' per i servizi prestati dopo tale data qualora la certificazione non sia conforme alle disposizioni degli articoli precedenti, il riconoscimento e' disposto con provvedimento del Ministero della sanita' secondo i criteri di cui al presente decreto, su domanda dell'interessato, previ gli accertamenti eventualmente necessari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 1 settembre 1988 Il Ministro: DONAT CATTIN Visto, il Guardasigilli: VASSALLI