Art. 4.

  1.  Qualora  i  rapporti contrattuali derivanti dall'attuazione dei
programmi  di  cui  all'articolo  1  implichino  la partecipazione o,
comunque,  la  collaborazione  di Paesi esteri, direttamente o per il
tramite di agenzie o enti plurinazionali, il Ministro della difesa e'
autorizzato  a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nei
limiti  dell'intera  somma,  considerando  a  questi  fini  anche gli
importi da riassegnare a bilancio ai sensi dell'articolo 21 del testo
unico  delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e
la   contabilita'   dei  corpi,  istituti  e  stabilimenti  militari,
approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.
 
          Nota all'art. 4:
             Il  testo dell'art. 21 del testo unico n. 263/1928 e' il
          seguente:
             "Art.  21. - Per le spese che l'amministrazione militare
          sostiene  nell'interesse  di  altre  amministrazioni  dello
          Stato,   queste   debbono  anticipare  i  fondi  occorrenti
          versandoli in tesoreria, con imputazione  ad  uno  speciale
          capitolo  dell'entrata  per  essere portati in aumento allo
          stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.
             Ugualmente  le  somme dovute da privati, per prestazioni
          di qualsiasi specie, quelle del mantenimento degli  allievi
          nelle  scuole militari, nonche' quelle previste dall'ultimo
          comma dell'art. 159 del regio decreto 23  maggio  1924,  n.
          827,  sono  versate  in  tesoreria  e portate in aumento ai
          capitoli del bilancio della guerra".