Art. 4. 1. Qualora i rapporti contrattuali derivanti dall'attuazione dei programmi di cui all'articolo 1 implichino la partecipazione o, comunque, la collaborazione di Paesi esteri, direttamente o per il tramite di agenzie o enti plurinazionali, il Ministro della difesa e' autorizzato a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nei limiti dell'intera somma, considerando a questi fini anche gli importi da riassegnare a bilancio ai sensi dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.
Nota all'art. 4: Il testo dell'art. 21 del testo unico n. 263/1928 e' il seguente: "Art. 21. - Per le spese che l'amministrazione militare sostiene nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato, queste debbono anticipare i fondi occorrenti versandoli in tesoreria, con imputazione ad uno speciale capitolo dell'entrata per essere portati in aumento allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra. Ugualmente le somme dovute da privati, per prestazioni di qualsiasi specie, quelle del mantenimento degli allievi nelle scuole militari, nonche' quelle previste dall'ultimo comma dell'art. 159 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono versate in tesoreria e portate in aumento ai capitoli del bilancio della guerra".