Art. 5.

  1.  Per  le  commesse  e  gli  approvvigionamenti per la Difesa, le
direzioni   generali  tecniche  sono  autorizzate,  con  decreto  del
Ministro  della  difesa,  ad  applicare  le  norme  di procedura e di
pagamento  di  cui  alla  legge  3  gennaio  1978, n. 1, e successive
modificazioni,  anche  per  cio'  che  concerne  le lavorazioni e gli
approvvigionamenti  industriali,  nonche'  per  i  relativi servizi e
prestazioni  di  manutenzione,  di  ricerca e di sviluppo, purche' le
attivita'  siano  commissionate  a  soggetti residenti nel territorio
nazionale o facciano capo a consorzi internazionali costituiti per le
esigenze  della  difesa e la scelta di queste procedure sia giudicata
vantaggiosa per l'Amministrazione. Gli eventuali incarichi esterni di
progettazione  e  direzione  dei  lavori  sono  definiti con appositi
disciplinari  e  le  tariffe  non  possono essere vincolate ai valori
monetari  delle  forniture  per le quali i servizi di progettazione e
direzione verranno prestati.
  2.  I  contratti  aperti  di  manutenzione  per sistemi d'arma, per
infrastrutture  e  per  apparecchiature  complessi, possono avere una
durata  massima  di  cinque  anni,  sentito  il  parere del Consiglio
superiore delle Forze armate.
 
          Nota all'art. 5:
             La  legge n. 1/1978 reca: "Accelerazione delle procedure
          per la esecuzione  di  opere  pubbliche  e  di  impianti  e
          costruzioni industriali".