Art. 5. 1. Per le commesse e gli approvvigionamenti per la Difesa, le direzioni generali tecniche sono autorizzate, con decreto del Ministro della difesa, ad applicare le norme di procedura e di pagamento di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, anche per cio' che concerne le lavorazioni e gli approvvigionamenti industriali, nonche' per i relativi servizi e prestazioni di manutenzione, di ricerca e di sviluppo, purche' le attivita' siano commissionate a soggetti residenti nel territorio nazionale o facciano capo a consorzi internazionali costituiti per le esigenze della difesa e la scelta di queste procedure sia giudicata vantaggiosa per l'Amministrazione. Gli eventuali incarichi esterni di progettazione e direzione dei lavori sono definiti con appositi disciplinari e le tariffe non possono essere vincolate ai valori monetari delle forniture per le quali i servizi di progettazione e direzione verranno prestati. 2. I contratti aperti di manutenzione per sistemi d'arma, per infrastrutture e per apparecchiature complessi, possono avere una durata massima di cinque anni, sentito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate.
Nota all'art. 5: La legge n. 1/1978 reca: "Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali".