Art. 6.
 
  1. I regolamenti che disciplinano l'attivita', anche esterna, delle
direzioni generali tecniche e degli enti dipendenti  e  i  capitolati
d'oneri  generali  e  particolari  per le forniture della Difesa sono
approvati dal Ministro della difesa, previo parere  delle  competenti
commissioni  parlamentari da esprimersi secondo le procedure previste
dai regolamenti delle Camere, nel termine e con gli  effetti  di  cui
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1.
 
  2. I regolamenti di cui al comma 1 possono essere modificati:
 
    a)  per  semplificare  l'attivita'  contrattuale  allo  scopo  di
adeguare le procedure amministrative  ad  eventuali  nuove  normative
entrate in vigore per le amministrazioni centrali dello Stato;
 
    b)    per   tener   conto   della   specificita'   del   rapporto
Difesa-Industria, a seconda dei vari  tipi  di  approvvigionamenti  e
delle  esigenze  militari,  in modo da tutelare la riservatezza ed il
segreto nel limite delle informazioni che  ai  sensi  della  presente
legge devono essere fornite al Parlamento.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 4 ottobre 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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