Art. 10. 
                      Comunicazione cumulativa 
  1. Il detentore dei rifiuti puo' ricorrere, con il  consenso  degli
altri Stati interessati, ad una procedura di comunicazione cumulativa
qualora effettui in modo regolare spedizioni al medesimo destinatario
di rifiuti, che presentino  le  medesime  caratteristiche  fisiche  e
chimiche, utilizzando gli stessi uffici doganali di entrata, uscita o
transito. 
  2. L'utilizzazione della procedura di comunicazione  cumulativa  da
effettuarsi mediante l'apposita sezione del bollettino di  spedizione
e' subordinata alla fornitura di adeguate informazioni relative  agli
esatti quantitativi ed agli elenchi periodici dei rifiuti da  spedire
e deve riferirsi ad un periodo massimo di un anno. 
  3. In caso di comunicazione cumulativa per  spedizioni  all'estero,
il Ministro dell'ambiente  procede  a  successivi  svincoli  parziali
delle   garanzie   prestate   ai   sensi   del    presente    decreto
subordinatamente alla verifica delle condizioni di cui al  precedente
art. 6, comma 3.