Art. 11. 
                 Prescrizioni di carattere generale 
  1. Le spedizioni transfrontaliere  devono  soddisfare  i  requisiti
seguenti: 
   a) i rifiuti devono essere adeguatamente imballati; 
   b) i contenitori debbono recare adeguate etichette sulle quali sia
indicato, oltre alla natura, composizione e quantitativo dei rifiuti,
il/i numero/i di telefono della o delle persone dalle  quali  possono
essere ottenuti istruzioni o pareri in qualsiasi momento  durante  la
spedizione nonche',  quando  possibile,  l'identita'  del  produttore
iniziale dei rifiuti; 
   c) i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza
da seguire in caso di pericolo o incidenti; 
   d) le etichette e le istruzioni di cui alle lettere b) e c) devono
essere redatte nelle lingue degli Stati membri interessati. 
  2. Tutte le comunicazioni concernenti i trasporti  transfrontalieri
di rifiuti  relativamente  a  Stati  terzi  rispetto  alla  CEE  sono
effettuate presso le relative rappresentanze diplomatiche in Italia.