Art. 12. 
                           Responsabilita' 
  1.  Fatte   salve   le   disposizioni   vigenti   in   materia   di
responsabilita', il cui obbligo di  osservanza  non  e'  escluso  dal
rispetto delle procedure previste nel presente decreto,  e  qualunque
sia il luogo in cui i  rifiuti  sono  smaltiti,  il  produttore  deve
adottare tutte le misure necessarie per  procedere  o  far  procedere
allo smaltimento dei rifiuti in modo da  proteggere  le  persone,  la
qualita' dell'ambiente e - nel caso di trasporto  via  mare  -  della
sicurezza portuale e della navigazione. 
  2. Il Ministero dell'ambiente o la regione  o  provincia  autonoma,
secondo la rispettiva competenza e la normativa  vigente,  pongono  a
carico del detentore dei rifiuti, in solido con il  produttore  degli
stessi, la spesa per l'espletamento della procedura di  comunicazione
e di sorveglianza, tra cui le analisi e i controlli e quant'altro  si
rendesse  necessario  al  fine  di  garantire  la   sicurezza   delle
spedizioni, provvedendo a non effettuare  trattamenti  discriminatori
tra  spedizioni  che  riguardino  Paesi  appartenenti  alla   CEE   e
spedizioni che si svolgano interamente su  territorio  italiano.  Per
gli altri Stati vale il principio di reciprocita' di cui all'art.  16
delle disposizioni preliminari al codice civile. 
 
          Nota all'art. 12:
             L'art.  16  delle  disposizioni  preliminari  al  codice
          civile cosi' recita:
             "Art.  16  (Trattamento dello straniero). - Lo straniero
          e' ammesso  a  godere  dei  diritti  civili  attribuiti  al
          cittadino   a   condizione   di  reciprocita'  e  salve  le
          disposizioni contenute in leggi speciali".