Art. 13. Rifiuti di metalli destinati al riutilizzo, alla rigenerazione o al riciclo 1. I rifiuti di metalli non ferrosi, compresi in particolare gli scarti, i rottami, i fanghi, le ceneri e le polveri, nonche' gli scarti ed i rottami dei metalli ferrosi destinati ad essere riutilizzati, rigenerati o riciclati in base ad un contratto relativo alle suddette operazioni sono esentati dalle disposizioni del presente decreto purche' siano rispettate le condizioni seguenti: a) il detentore deve dichiarare in un modulo, il cui contenuto e' stabilito nel formulario di cui all'allegato 3 e che deve accompagnare la spedizione, che tali materiali sono destinati alle operazioni in questione e notificarne una copia alle autorita' competenti nazionali ed estere; b) il destinatario deve dichiarare entro quindici giorni dal ricevimento dei rifiuti, che tali operazioni saranno effettivamente eseguite.