Art. 14. Obblighi di informazione e comunicazione 1. Entro il 1 ottobre 1989, e successivamente ogni due anni, il Ministro dell'ambiente presenta al Parlamento e alla Commissione CEE una relazione sull'applicazione del presente decreto e sulla situazione in materia di spedizioni transfrontaliere in Italia. A tal fine, le regioni e province autonome e le autorita' marittime trasmettono entro il 31 luglio di ogni anno al Ministero dell'ambiente le informazioni in loro possesso. Copia della predetta relazione viene trasmessa altresi' al Ministro della marina mercantile. 2. La relazione comporta in particolare le informazioni riguardanti: il quantitativo e il tipo dei rifiuti che sono entrati in Italia per esservi smaltiti, nonche' il quantitativo e il tipo di rifiuti prodotti sul territorio e poi esportati definitivamente; qualsiasi irregolarita' importante in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti considerati dal presente decreto che hanno comportato o possono comportare gravi rischi per l'uomo o l'ambiente; le spedizioni transfrontaliere di rifiuti provenienti da incidenti rilevanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. 3. Le comunicazioni concernenti le materie di cui al presente decreto fra le autorita' competenti italiane e gli Stati terzi vengono inviate alle rispettive rappresentanze diplomatiche in Italia. 4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le regioni comunicano al Ministero dell'ambiente per l'ulteriore inoltro alla CEE, le denominazioni e gli indirizzi degli uffici competenti alle procedure previste dal presente decreto. 5. La sintesi dei risultati dei controlli effettuati dalle province deve essere trasmessa per conoscenza al Ministero dell'ambiente.
Nota all'art. 14: Il D.P.R. n. 175/1988 reca: "Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti commessi con determinate attivita' industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183".