Art. 15. 
                        Vigilanza e controlli 
  1. Le province sono  preposte  alla  vigilanza  e  controllo  delle
spedizioni transfrontaliere dei rifiuti e, a tal fine,  si  avvalgono
dei  servizi  di  igiene  ambientale  e  medicina  del  lavoro  delle
competenti unita' sanitarie locali  nonche'  dei  servizi  e  presidi
multizonali. 
  Allo  scopo  di  agevolare  i  controlli,  le  autorita'   italiane
competenti  a  consentire  il  trasporto  sono  tenute  a   informare
tempestivamente le province competenti per territorio.