Art. 2. 
                       Importazione di rifiuti 
  1. Il detentore di  rifiuti  che  intenda  introdurli  nello  Stato
italiano e' tenuto ad effettuare una  comunicazione  alla  regione  o
provincia autonoma  nel  cui  territorio  e'  situato  l'impianto  di
smaltimento al quale i rifiuti sono destinati, nonche'  all'autorita'
competente degli Stati CEE interessati alla spedizione e al transito. 
  2. Nella comunicazione, effettuata sulla base dell'art. 3, comma 2,
devono essere indicati: 
   l'origine  e  la  composizione  dei   rifiuti,   l'identita'   del
produttore e,  in  caso  di  rifiuti  di  origini  diverse,  un  loro
inventario particolareggiato; 
   le misure previste in materia  di  itinerari  e  di  assicurazioni
relative ai danni a terzi; 
   le misure necessarie per assicurare la sicurezza dei trasporti  ed
in particolare il rispetto da  parte  del  vettore  delle  condizioni
fissate dagli Stati interessati per l'esercizio  delle  attivita'  di
trasporto; 
   l'esistenza  di  una  espressione  di  volonta'  contrattuale  del
destinatario dei rifiuti, che deve possedere  una  capacita'  tecnica
adeguata per lo smaltimento dei rifiuti in questione  e  deve  essere
debitamente autorizzato ai sensi dell'art. 6, comma  2,  lettera  d),
del decreto del Presidente della Repubblica  10  settembre  1982,  n.
915; 
   il luogo di ingresso in Italia. 
  3. Fatti  salvi  eventuali  specifici  accordi  internazionali,  il
trasportatore deve essere autorizzato all'effettuazione del trasporto
di rifiuti ai sensi dell'ordinamento italiano  ovvero  di  uno  Stato
membro della CEE. 
  4.  In  caso  di  trasporto  via  mare,  copia  del  bollettino  di
spedizione deve essere consegnata all'autorita' marittima  del  porto
di sbarco ai fini della sicurezza portuale. 
  5. Entro venti  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione,  la
regione o provincia  autonoma  rilascia  l'attestato  di  ricevimento
trasmettendone copia al Ministero dell'ambiente, salvo che ritenga di
sollevare motivate obiezioni in ordine ai profili di cui al comma  2.
In tal caso comunica,  entro  lo  stesso  termine,  le  obiezioni  al
detentore dei rifiuti, all'ufficio doganale del luogo per  l'ingresso
in Italia, alle autorita' competenti degli Stati di  transito  ed  al
destinatario dei rifiuti. 
  6. La spedizione non puo' essere effettuata verso  l'Italia  se  la
regione di destinazione  non  ha  rilasciato,  anche  a  seguito  dei
chiarimenti  sulle  obiezioni,   attestato   di   ricevimento   della
comunicazione. 
  7.  Entro  quindici  giorni  dal  ricevimento   dei   rifiuti,   il
destinatario trasmette al detentore e alle autorita' competenti degli
Stati interessati una copia del bollettino di spedizione  debitamente
compilato. 
  8. Il destinatario e' tenuto a smaltire, entro il piu' breve  tempo
possibile dal ricevimento i rifiuti e ad  inviare  immediatamente  al
detentore ed alle autorita' competenti degli Stati CEE interessati la
documentazione  comprovante  l'avvenuto  corretto   smaltimento   dei
rifiuti stessi. 
 
          Nota all'art. 2:
            L'art.  6,  comma  2  (recte:  comma  1), lettera d), del
          D.P.R. n.  915/1982, cosi' recita:
             "Alle regioni competono:
              (omissis).
               d) l'autorizzazione ad enti o imprese ad effettuare lo
          smaltimento dei  rifiuti  urbani  e  speciali  prodotti  da
          terzi;  le  autorizzazioni  ad  effettuare le operazioni di
          smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi; le autorizzazioni
          alla installazione e alla gestione delle discariche e degli
          impianti di innocuizzazione e di eliminazione  dei  rifiuti
          speciali approvati ai sensi della precedente lettera c)".