Art. 3. Esportazioni di rifiuti verso Stati appartenenti alla CEE ed all'OCSE 1. Il detentore di rifiuti in Italia che intenda spedirli in Stati membri della CEE deve effettuare una comunicazione all'autorita' competente dello Stato di destinazione e degli Stati CEE interessati dal transito nonche' alla regione o provincia autonoma nel cui territorio sono stoccati i rifiuti. 2. La comunicazione deve riportare i dati contenuti nell'apposita sezione del bollettino di spedizione. Il bollettino di spedizione di cui all'allegato I deve essere compilato conformemente alle istruzioni indicate nell'allegato II. 3. La regione o privincia autonoma puo' formulare obiezioni entro i 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, ovvero opporsi alla spedizione in quanto la medesima compromette i piani e programmi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e del PCB adottati ai sensi delle disposizioni vigenti, dandone comunicazione all'autorita' competente dello Stato CEE di destinazione. 4. La spedizione e' subordinata alla presentazione alla regione o provincia autonoma nel cui territorio sono stoccati i rifiuti, di un attestato di ricevimento della comunicazione rilasciato da parte dello Stato di destinazione. Copia dell'attestato di ricevimento viene trasmessa, a cura del detentore, al Ministero dell'ambiente e all'ufficio doganale di transito. 5. In caso di spedizione in uno Stato terzo rispetto alla CEE, ma appartenente all'OCSE, la spedizione e' subordinata alla presentazione alla regione o provincia autonoma sul cui territorio sono stoccati i rifiuti, con copia al Ministero dell'ambiente, della documentazione attestante l'assenso dello Stato di destinazione dei rifiuti, espresso in calce o in allegato alla comunicazione. Deve essere altresi' presentato l'attestato di ricevimento rilasciato dall'ultimo Stato CEE di transito, limitrofo a quello di destinazione, qualora tale Stato abbia informato con almeno tre mesi di anticipo la Commissione CEE e l'Italia della volonta' di avvalersi di tale facolta'. La regione o provincia autonoma interessata, a meno che non ritenga di formulare obiezioni a norma del comma 3, rilascia apposita certificazione in ordine alla documentazione predetta, che deve essere esibita all'ufficio doganale al momento dell'esportazione. 6. La spedizione e' altresi' subordinata alla presentazione della garanzia di cui al successivo art. 6. 7. In caso di trasporto via mare, contestualmente alle comunicazioni di cui al comma 1, copia del bollettino di spedizione deve essere consegnata all'autorita' marittima del porto di imbarco ai fini della tutela della sicurezza portuale e della navigazione, fermo restando quanto disposto dall'art. 4, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397. 8. Per quanto attiene al trasporto dei rifiuti in territorio italiano, si applica il disposto del precedente art. 2, comma 3.
Nota all'art. 3: L'art. 4, commi 4, 5 e 6 del D.L. n. 397/1988 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali), in corso di conversione in legge, cosi' recita: "4. I rifiuti speciali, nonche' quelli tossici e nocivi, provenienti da lavorazioni industriali sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e l'obbligo di maneggio in aree soggette a controllo dell'autorita' marittima. 5. L'imbarco delle merci di cui al comma 4, nonche' dei rifiuti di qualsiasi genere indicati nell'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, deve essere effettuato previa autorizzazione rilasciata dal capo del compartimento marittimo nella cui circoscrizione e' ubicato il porto d'imbarco. Non si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, nella parte in cui e' previsto che l'iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazione. 6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, emana, con proprio decreto, le disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 5. Con lo stesso decreto si provvede ad aggiornare la classificazione delle merci pericolose di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008".