Art. 4. Esportazione di rifiuti per lo smaltimento in Stati non appartenenti alla CEE o all'OCSE 1. E' vietata la spedizione di rifiuti dall'Italia per lo smaltimento in Stati non appartenenti all'OCSE. In casi eccezionali, nei quali sia adeguatamente documentata la necessita' di effettuare la spedizione di rifiuti per lo smaltimento in Stati non appartenenti all'OCSE, l'esportazione puo' essere autorizzata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile per i trasporti via mare. 2. Ai fini dell'esercizio della proposta di cui al comma 1, il detentore dei rifiuti deve effettuare la comunicazione allo Stato di destinazione e agli Stati CEE di transito secondo le modalita' di cui al precedente art. 3, comma 2. L'assenso espresso dalle competenti autorita' del Paese di destinazione, anche in merito all'impianto nel quale avverra' lo smaltimento, viene comunicato al Ministero dell'ambiente e al detentore dei rifiuti. 3. Qualora lo Stato destinatario sia limitrofo all'ultimo Stato CEE di transito, e questo si sia avvalso della facolta' di rilasciare l'attestato di ricevimento, avendone informato la Commissione CEE e l'Italia con almeno tre mesi d'anticipo, il detentore e' anche tenuto a presentare al Ministero dell'ambiente tale ulteriore attestato. 4. Il CIPE delibera in ordine all'autorizzazione alla spedizione, valutando altresi' che la medesima non comprometta i piani e programmi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e del P.C.B. adottati ai sensi delle disposizioni vigenti. 5. Si applica alle esportazioni in questione quanto disposto dal precedente art. 3, commi 6, 7 e 8.