Art. 5. Disposizioni comuni in tema di esportazioni di rifiuti 1. Le esportazioni di rifiuti sono subordinate alle seguenti condizioni: a) acquisizione del contratto fra detentore dei rifiuti e destinatario; quest'ultimo deve avere una capacita' tecnica adeguata per lo smaltimento dei rifiuti, senza pericolo per la salute o per l'ambiente; b) acquisizione della documentazione comprovante l'assenso dello Stato di destinazione finale e l'esistenza in loco di idonei impianti di smaltimento; c) in caso di smaltimento dei rifiuti in uno Stato membro della CEE, il destinatario deve anche possedere un'apposita autorizzazione conforme a quanto previsto dall'art. 9 della direttiva CEE n. 78/319 o dall'art. 6 della direttiva CEE n. 76/403. 2. Tutti i soggetti che partecipano ulteriormente al trasporto, completano il bollettino di spedizione nei punti appositamente previsti, lo firmano e ne conservano una copia.
Note all'art. 5: - L'art. 9 della direttiva CEE n. 78/319 emanata il 20 marzo 1978, riguardante i rifiuti tossici e nocivi, cosi' dispone: "Art. 9. - 1. Gli impianti, gli stabilimenti o le imprese che provvedono all'ammasso, al trattamento e/o al deposito dei rifiuti tossici e nocivi, devono ottenere un'autorizzazione dalle autorita' competenti. Tali rifiuti possono essere ammassati, trattati e/o depositati soltanto da impianti, stabilimenti o imprese muniti di tale autorizzazione. Le imprese che provvedono al trasporto dei rifiuti tossici e nocivi devono essere controllate dalle autorita' competenti degli Stati membri. 2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 riguarda, in particolare: - i tipi e i quantitativi di rifiuti; - i requisiti tecnici; - le precauzioni da prendere; - il luogo (i luoghi) di smaltimento; - i metodi di smaltimento. L'autorizzazione puo' inoltre prescrivere indicazioni specifiche da fornire su richiesta delle autorita' competenti. 3. Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato, essere rinnovate e essere accompagnate da condizioni ed obblighi". - L'art. 6 della direttiva CEE n. 76/403, emanata il 6 aprile 1976, riguardante lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili, cosi' dispone: "Art. 6. - Per l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 le autorita' competenti degli Stati membri istituiscono o designano gli stabilimenti o le imprese autorizzati a smaltire i PCB per conto proprio e/o per conto di terzi". Si riportano gli articoli richiamati nell'art. 6 che precede: "Art. 2. - Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinche' siano vietati lo scarico, l'abbandono e il deposito incontrollati dei PCB e degli oggetti e apparecchi che li contengono. Art. 3. - Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rendere obbligatorio lo smaltimento dei PCB usati o contenuti in oggetti o apparecchi fuori uso. Art. 4. - Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che lo smaltimento dei PCB venga effettuato senza pericolo per la salute degli uomini e senza recare pregiudizio all'ambiente. Art. 5. - Gli Stati membri prendono le misure necessarie per promuovere, nella misura del possibile, la rigenerazione dei PCB usati o contenuti in oggetti o apparecchi fuori uso".