Art. 6. 
                              Garanzie 
  1. La garanzia di cui agli articoli 3  e  4  del  presente  decreto
consiste nella prestazione di fidejussione bancaria  a  favore  dello
Stato italiano rilasciata dalle aziende di credito di cui all'art.  5
del regio  decreto-legge  12  marzo  1936,  n.  375,  ovvero  polizza
assicurativa a favore dello  Stato  italiano  rilasciata  da  imprese
debitamente autorizzate  all'esercizio  del  ramo  cauzioni  a  norma
dell'art. 1, lettera c), della legge 10 giugno 1982, n. 348. 
  2. L'importo minimo garantito deve coprire tutti i possibili  costi
connessi o finalizzati al trasporto ed allo smaltimento  dei  rifiuti
ed  all'eventuale  ripristino  ambientale,  ivi  comprese   eventuali
responsabilita' dello Stato italiano  rispetto  a  Stati  esteri.  La
congruita' della garanzia  e'  valutata  dal  Ministro  dell'ambiente
avvalendosi della Sezione speciale per  l'assicurazione  del  credito
all'esportazione - SACE, tenendo conto della  quantita'  e  tipologia
dei rifiuti, dello Stato di destinazione e  del  mezzo  di  trasporto
utilizzato. 
  3. A partire dal 31  gennaio  1989,  e  successivamente  a  cadenza
semestrale,  il  Ministro  dell'ambiente,  avvalendosi  della   SACE,
provvedera' alla redazione e pubblicazione  di  tabelle  a  carattere
generale relative agli importi  minimi  garantiti  secodo  i  criteri
indicati nel presente articolo. 
  4. Ai fini della liberazione  della  garanzia,  l'interessato  deve
comprovare,  a  mezzo  di  dichiarazione  proveniente   dal   gestore
dell'impianto di smaltimento, l'effettivo e corretto smaltimento  dei
rifiuti. Tale dichiarazione deve  essere  convalidata  dall'autorita'
competente  ove  l'impianto  sia  localizzato  in   uno   Stato   non
appartenente alla CEE. Dalla documentazione deve risultare  anche  la
data  e  l'ufficio  doganale  di  arrivo,  nonche'  l'ultimo  ufficio
doganale di transito della Comunita'. 
 
          Note all'art. 6:
             -  L'art.  5  del  R.D.L.  n. 375/1936 (Legge bancaria),
          cosi' recita:
             "Art.  5. - Il controllo dell'Ispettorato sulla raccolta
          di risparmio a breve termine si attua in confronto:
              a)  degli  istituti  di  credito  di diritto pubblico e
          delle banche di interesse nazionale di cui all'art. 4;
               b)  delle  banche  ed  aziende  di  credito in genere,
          comunque costituite che raccolgono fra il pubblico depositi
          a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o
          sotto qualsiasi forma  e  denominazione,  ivi  comprese  le
          banche cooperative popolari;
               c)  delle  filiali  esistenti  nel regno di aziende di
          credito straniere:
               d) delle casse di risparmio;
               e) dei monti di pegni;
               f) delle casse rurali ed agrarie.
             Il  controllo  disposto  dal  presente articolo si attua
          secondo le norme contenute  nel  titolo  V  della  presente
          legge.
             Tutti gli istituti, enti e persone elencati nel presente
          articolo sono indicati in  appresso  complessivamente  come
          'aziende di credito'".
             -   Il   testo  dell'art.  1  della  legge  n.  348/1982
          (Costituzione  di  cauzioni  con  polizze  fidejussorie   a
          garanzia  di  obbligazioni  verso  lo  Stato  ed altri enti
          pubblici) e' il seguente:
             "Art.  1.  -  In  tutti  i  casi  in  cui e' prevista la
          costituzione di una cauzione a favore dello Stato  o  altro
          ente  pubblico,  questa  puo'  essere costituita in uno dei
          seguenti modi:
               a)  da  reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54
          del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e  per
          la  contabilita'  generale dello Stato, approvato con regio
          decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
               b)  la  fidejussione bancaria rilasciata da aziende di
          credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12  marzo
          1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;
               c)  da  polizza  assicurativa rilasciata da impresa di
          assicurazioni  debitamente  autorizzata  all'esercizio  del
          ramo  cauzioni,  ai  sensi  del  testo  unico  delle  leggi
          sull'esercizio delle assicurazioni  private  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959,
          n.   449,   e   successive   modificazioni,    che    abbia
          effettivamente  esercitato negli ultimi cinque anni il ramo
          cauzioni o il  ramo  credito  e  disponga  del  margine  di
          solvibilita'  previsto  dagli  articoli 35 e seguenti della
          legge 10 giugno 1978, n.   295,  e  tale  margine  ammonti,
          nell'ultimo  esercizio, ad almeno lire otto miliardi. Detto
          importo e' ridotto a lire quattro miliardi per le  societa'
          che  non  esercitano  rami  diversi  da  quelli  credito  e
          cauzioni. Il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  curera'  la redazione annuale dell'elenco
          delle imprese di assicurazione che presentino  i  requisiti
          predetti  e  la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
          Le condizioni ed i  limiti  suindicati  si  applicano  alle
          imprese  di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo
          cauzioni in data successiva a quella di entrata  in  vigore
          della  presente legge. Le imprese autorizzate all'esercizio
          del ramo cauzioni in data anteriore  dovranno  adeguare  il
          margine  di  solvibilita'  ai  limiti predetti entro cinque
          anni dalla data di entrata in vigore della presente  legge.
          Durante  tale  periodo  sono  inserite  nell'elenco innanzi
          previsto  a  condizione  che  siano  in   regola   con   le
          disposizioni  che  disciplinano  le  riserve tecniche ed il
          margine di solvibilita'".