Art. 8. 
            Transito nel territorio dello Stato italiano 
  1. Il detentore di rifiuti che  intenda  effettuare  la  spedizione
dall'estero transitando nello Stato italiano, deve  avvalersi  di  un
trasportatore autorizzato a norma dell'art. 2, comma 3. 
  2. In caso di transito  di  una  spedizione  proveniente  da  Stato
appartenente alla CEE, la relativa comunicazione,  da  effettuarsi  a
mezzo del bollettino di cui all'art. 3, comma 2, deve essere  inviata
alle  regioni  o  province  autonome  e,  in  copia,   al   Ministero
dell'ambiente. 
  3. Le regioni possono, nel termine di  10  giorni  dal  ricevimento
della  comunicazione,  formulare  motivate   riserve   al   Ministero
dell'ambiente, il quale provvede, previa valutazione delle stesse,  a
comunicare le obiezioni del caso all'autorita' competente dello Stato
di destinazione. 
  4.  Lo  Stato  italiano,  qualora  sia  ultimo  Stato  di  transito
limitrofo allo Stato non appartenente alla CEE  di  destinazione  dei
rifiuti, puo' avvalersi della facolta' di rilasciare  l'attestato  di
ricevimento avvertendone la Commissione della CEE e gli  altri  Stati
membri con almeno tre mesi di anticipo. 
  5. Il transito attraverso il territorio italiano di spedizione  dei
rifiuti provenienti da Stati non appartenenti alla CEE e' vietato,  a
meno  che  il  detentore  non  provveda  ad  effettuare  la  relativa
comunicazione al Ministero dell'ambiente a mezzo  del  bollettino  di
cui all'art. 3, comma 2,  con  almeno  sessanta  giorni  di  anticipo
rispetto alla data di arrivo. 
  6. Il Ministero dell'ambiente acquisisce il parere delle regioni  o
province autonome interessate,  da  comunicarsi  entro  venti  giorni
dalla ricezione della documentazione, ed in caso positivo informa del
transito gli uffici doganali competenti.