Art. 9. 
                 Condizioni e limiti alle spedizioni 
  1. In tutti i  casi  in  cui  gli  organi  competenti  ricevono  le
comunicazioni  e  sono  tenuti  a  pronunciarsi   nell'ambito   delle
procedure  di  cui  al  presente  decreto,  possono  subordinare   la
spedizione al rispetto di determinate condizioni e limiti. Questi non
possono,  comunque,   comportare   trattamenti   discriminatori   tra
spedizioni che riguardino Stati appartenenti alla  CEE  e  spedizioni
effettuate interamente su territorio italiano. Per  gli  altri  Stati
vale  il  principio  di  reciprocita'  di  cui  all'art.   16   delle
disposizioni preliminari al codice civile. 
 
          Nota all'art. 9
             L'art.  16  delle  disposizioni  preliminari  al  codice
          civile cosi' recita:
             "Art.  16  (Trattamento dello straniero). - Lo straniero
          e' ammesso  a  godere  dei  diritti  civili  attribuiti  al
          cittadino   a   condizione   di  reciprocita'  e  salve  le
          disposizioni contenute in leggi speciali".