Art. 3. (Personale assegnato ad altri enti pubblici) 1. Il personale di cui all'articolo 1, nonche' quello di cui all'articolo 2, comma 4, trasferito ad altro ente pubblico, e' obbligatoriamente iscritto, a decorrere dalla data della relativa messa a disposizione, al regime pensionistico obbligatorio previsto per i dipendenti dell'ente di destinazione. Nel caso di identita' di regime previdenziale fra l'ente di provenienza e quello di destinazione, il personale conserva la posizione assicurativa in atto. 2. L'iscrizione al regime previdenziale suddetto non si effettua per i periodi anteriori all'entrata in vigore della presente legge, per i quali, anziche' alla gestione previdenziale dell'ente di destinazione, i contributi siano stati versati alle gestioni previdenziali alle quali i dipendenti erano iscritti al momento dell'assegnazione, qualora tali contributi abbiano dato luogo a pensione anteriormente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge. 3. Per la ricongiunzione di tutti i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le diverse amministrazioni o enti di provenienza, nonche' con quello prestato presso le amministrazioni dello Stato nelle more dell'assegnazione definitiva, con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quella dell'ente di destinazione, che non abbiano dato luogo a pensione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. 4. Al personale indicato nel presente articolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' data facolta' di optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esecutive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza. 5. L'opzione di cui al comma 4 deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Il personale gia' iscritto al fondo integrativo di previdenza presso l'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, viene iscritto nel corrispondente fondo integrativo eventualmente esistente presso l'ente di destinazione, con riconoscimento di tutta l'anzianita' assicurativa fatta valere nel fondo integrativo di provenienza. Quest'ultimo, ovvero l'amministrazione subentrante nella gestione di liquidazione, trasferira' al fondo integrativo dell'ente di destinazione i corrispettivi capitali di copertura costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli dipendenti trasferiti. L'iscrizione e' consentita anche nei casi in cui il servizio presso l'ente di destinazione sia reso a seguito di nomina, purche' gli interessati provvedano alla restituzione delle somme eventualmente liquidate a titolo di trattamento di previdenza e di quiescenza ed effettuino, per la quota a loro carico, il versamento dei capitali di copertura relativi ai pregressi periodi. 7. Il trattamento previsto nel comma 6 e' esteso al personale di cui al presente articolo cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della presente legge, per il quale si siano verificate le stesse situazioni previste nel suddetto comma 6, sempreche' l'interessato ne faccia richiesta entro novanta giorni dalla predetta data.
Nota all'art. 3, comma 3: Per quanto riguarda l'art. 6 della legge n. 29/1979, v. nota all'art. 2, comma 3. Nota all'art.3, comma 6: La legge n. 70/1975 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) e' entrata in vigore il 3 aprile 1975.