Art. 3.
             (Personale assegnato ad altri enti pubblici)
1.  Il  personale  di  cui  all'articolo  1,  nonche'  quello  di cui
all'articolo 2, comma  4,  trasferito  ad  altro  ente  pubblico,  e'
obbligatoriamente  iscritto,  a  decorrere  dalla data della relativa
messa a disposizione, al regime pensionistico  obbligatorio  previsto
per  i dipendenti dell'ente di destinazione. Nel caso di identita' di
regime  previdenziale  fra  l'ente  di  provenienza   e   quello   di
destinazione,  il  personale  conserva  la  posizione assicurativa in
atto.
2.  L'iscrizione al regime previdenziale suddetto non si effettua per
i periodi anteriori all'entrata in vigore della presente legge, per i
quali,    anziche'   alla   gestione   previdenziale   dell'ente   di
destinazione,  i  contributi  siano  stati  versati   alle   gestioni
previdenziali  alle  quali  i  dipendenti  erano  iscritti al momento
dell'assegnazione, qualora  tali  contributi  abbiano  dato  luogo  a
pensione  anteriormente alla medesima data di entrata in vigore della
presente legge.
3.  Per  la  ricongiunzione di tutti i servizi e periodi assicurativi
connessi con il servizio prestato presso le diverse amministrazioni o
enti   di   provenienza,   nonche'  con  quello  prestato  presso  le
amministrazioni dello Stato nelle more dell'assegnazione  definitiva,
con  iscrizione  a  forme obbligatorie diverse da quella dell'ente di
destinazione, che non abbiano dato luogo a pensione, si applicano  le
disposizioni  di  cui  all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n.
29.
4. Al personale indicato nel presente articolo, in servizio alla data
di entrata in vigore della presente legge, e' data facolta' di optare
per  il  mantenimento  della  posizione  assicurativa gia' costituita
nell'ambito dell'assicurazione  generale  obbligatoria,  delle  forme
sostitutive  o  esecutive dell'assicurazione stessa e degli eventuali
fondi  integrativi  di  previdenza  esistenti  presso  gli  enti   di
provenienza.
5.  L'opzione  di cui al comma 4 deve essere esercitata entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6.  Il  personale  gia'  iscritto  al fondo integrativo di previdenza
presso l'ente di provenienza alla data di  entrata  in  vigore  della
legge  20  marzo 1975, n. 70, viene iscritto nel corrispondente fondo
integrativo eventualmente esistente presso  l'ente  di  destinazione,
con  riconoscimento  di  tutta l'anzianita' assicurativa fatta valere
nel  fondo   integrativo   di   provenienza.   Quest'ultimo,   ovvero
l'amministrazione   subentrante   nella   gestione  di  liquidazione,
trasferira'  al  fondo  integrativo  dell'ente  di   destinazione   i
corrispettivi   capitali   di   copertura  costituiti  dalle  riserve
matematiche  relative   alle   posizioni   dei   singoli   dipendenti
trasferiti.  L'iscrizione  e'  consentita  anche  nei  casi in cui il
servizio presso l'ente di destinazione sia reso a seguito di  nomina,
purche'  gli  interessati  provvedano  alla  restituzione delle somme
eventualmente liquidate a titolo di trattamento di  previdenza  e  di
quiescenza  ed  effettuino, per la quota a loro carico, il versamento
dei capitali di copertura relativi ai pregressi periodi.
7.  Il trattamento previsto nel comma 6 e' esteso al personale di cui
al presente articolo cessato dal servizio prima della data di entrata
in  vigore  della presente legge, per il quale si siano verificate le
stesse  situazioni  previste  nel  suddetto   comma   6,   sempreche'
l'interessato ne faccia richiesta entro novanta giorni dalla predetta
data.
 
          Nota all'art. 3, comma 3:
            Per  quanto  riguarda l'art. 6 della legge n. 29/1979, v.
          nota all'art. 2, comma 3.
          Nota all'art.3, comma 6:
          La  legge  n. 70/1975 (Disposizioni sul riordinamento degli
          enti pubblici  e  del  rapporto  di  lavoro  del  personale
          dipendente) e' entrata in vigore il 3 aprile 1975.