Art. 4. 
                 Adeguamento al regime autorizzativo 
  1. Le navi cisterna di nuova costruzione, da destinare al trasporto
delle  sostanze  di  cui  all'art.  1,  sono   soggette   al   regime
autorizzativo indicato all'art. 3. 
  2. Le navi cisterna adibite al trasporto delle sostanze  alimentari
di cui all'art. 1, sono tenute ad uniformarsi al regime autorizzativo
di cui all'art. 3 entro sei mesi dall'entrata in vigore del  presente
decreto. 
  3. E' consentito  alle  navi  in  esercizio  per  il  trasporto  di
sostanze non alimentari, che non abbiano superato dieci anni di eta',
l'adeguamento alle disposizioni del presente decreto per il trasporto
delle sostanze di cui all'art. 1. 
  4. L'adeguamento di cui al comma 3 per il trasporto delle  sostanze
di cui  all'art.  1  e'  altresi'  consentito  alle  navi  acquistate
all'estero, che non abbiano superato i dieci  anni  di  eta',  e  che
siano state gia' adibite al trasporto di sostanze liquide alimentari. 
  5. I lavori di trasformazione, documentati da specifica  tecnica  e
da disegni illustrativi da allegare alla domanda di cui  all'art.  3,
devono  essere  sottoposti  al  preventivo  esame  della  commissione
tecnica di cui all'art. 5.