Art. 4. Adeguamento al regime autorizzativo 1. Le navi cisterna di nuova costruzione, da destinare al trasporto delle sostanze di cui all'art. 1, sono soggette al regime autorizzativo indicato all'art. 3. 2. Le navi cisterna adibite al trasporto delle sostanze alimentari di cui all'art. 1, sono tenute ad uniformarsi al regime autorizzativo di cui all'art. 3 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 3. E' consentito alle navi in esercizio per il trasporto di sostanze non alimentari, che non abbiano superato dieci anni di eta', l'adeguamento alle disposizioni del presente decreto per il trasporto delle sostanze di cui all'art. 1. 4. L'adeguamento di cui al comma 3 per il trasporto delle sostanze di cui all'art. 1 e' altresi' consentito alle navi acquistate all'estero, che non abbiano superato i dieci anni di eta', e che siano state gia' adibite al trasporto di sostanze liquide alimentari. 5. I lavori di trasformazione, documentati da specifica tecnica e da disegni illustrativi da allegare alla domanda di cui all'art. 3, devono essere sottoposti al preventivo esame della commissione tecnica di cui all'art. 5.