Art. 2. Per realizzare le finalita' di cui al precedente articolo le regioni e le province autonome erogano contributi finanziari agli imprenditori agricoli, singoli o associati, ed alle imprese che lavorano per conto terzi, secondo la normativa recata dal decreto ministeriale 20 novembre 1987, n. 485. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 14 ottobre 1988 Il Ministro: MANNINO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI