Art. 2.
  Per  realizzare  le  finalita'  di  cui  al  precedente articolo le
regioni e le province autonome  erogano  contributi  finanziari  agli
imprenditori  agricoli,  singoli  o  associati,  ed  alle imprese che
lavorano per conto terzi, secondo la  normativa  recata  dal  decreto
ministeriale 20 novembre 1987, n. 485.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 14 ottobre 1988
                                                 Il Ministro: MANNINO
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI