Art. 4. Ai veterinari liberi professionisti autorizzati ad effettuare i trattamenti immunizzanti nell'ambito dei programmi predisposti dalle unita' sanitarie locali in attuazione di piani di profilassi vaccinali obbligatorie o di misure di polizia veterinaria sono dovuti compensi come sotto indicati: 1) L. 630 per ogni bovino, bufalino ed equino vaccinato; 2) L. 420 per ogni suino vaccinato; 3) L. 570 per ogni ovino e caprino vaccinato; 4) L. 1.100 per ogni cane vaccinato; 5) L. 7.050 per l'accesso ad ogni allevamento ove vengono vaccinati gli animali di cui al punto 1), quando il numero dei capi sottoposti a trattamento immunizzante e' compreso tra uno e cinque; 6) L. 4.900 per l'accesso ad ogni allevamento, ove vengono vaccinati gli animali di cui al punto 1) quando il numero dei capi sottoposti a trattamento immunizzante e' compreso tra sei e venti; nel caso in cui il numero dei capi vaccinati sia superiore a venti, non compete alcun diritto di accesso; 7) L. 6.250 per l'accesso ad ogni allevamento ove vengono vaccinati gli animali di cui al punto 2).