Art. 5.
  Ad  ogni gruppo di veterinari od ai singoli veterinari, che operano
da soli, autorizzati ad eseguire le operazioni concernenti  il  piano
nazionale  di  profilassi  della  tubercolosi  bovina nell'ambito dei
programmi predisposti dalle unita'  sanitarie  locali  in  attuazione
della  bonifica sanitaria ai sensi delle leggi 9 giugno 1964, n. 615,
e 23 dicembre 1978, n.  833,  sara'  corrisposto  un  compenso  nella
misura seguente:
   1) per ogni capo contrassegnato con marcatura a tatuaggio L. 110;
   2) per ogni capo contrassegnato con applicazione di marche L. 55;
   3) per ogni capo sottoposto a controllo L. 1.100;
   4) per ogni allevamento sottoposto a controllo L. 7.050.