Art. 6. Ad ogni gruppo di veterinari od ai singoli veterinari che operano da soli, autorizzati ad eseguire le operazioni concernenti il piano nazionale di profilassi della brucellosi bovina nell'ambito dei programmi predisposti dalle unita' sanitarie locali in attuazione della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, e 23 dicembre 1978, n. 833, sara' corrisposto un compenso nella misura seguente: 1) per ogni capo contrassegnato con marcatura a tatuaggio L. 110; 2) per ogni capo contrassegnato con applicazione di marca L. 55; 3) per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di campioni di latte L. 330; 4) per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di campioni di sangue o di altro materiale L. 1.100; 5) per ogni capo vaccinato e marcato L. 1.300; 6) per ogni intervento presso ciascun allevamento sottoposto a controllo di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) L. 7.050.