Art. 6.
  Ad  ogni  gruppo di veterinari od ai singoli veterinari che operano
da soli, autorizzati ad eseguire le operazioni concernenti  il  piano
nazionale  di  profilassi  della  brucellosi  bovina  nell'ambito dei
programmi predisposti dalle unita'  sanitarie  locali  in  attuazione
della  legge  9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, e 23
dicembre 1978, n. 833, sara' corrisposto  un  compenso  nella  misura
seguente:
   1) per ogni capo contrassegnato con marcatura a tatuaggio L. 110;
   2) per ogni capo contrassegnato con applicazione di marca L. 55;
   3)  per  ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di
campioni di latte L. 330;
   4)  per  ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di
campioni di sangue o di altro materiale L. 1.100;
   5) per ogni capo vaccinato e marcato L. 1.300;
   6)  per  ogni  intervento  presso ciascun allevamento sottoposto a
controllo di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) L. 7.050.