Art. 7. Ad ogni gruppo di veterinari od ai singoli veterinari che operano da soli, autorizzati ad eseguire le operazioni concernenti il piano nazionale di profilassi della brucellosi ovina e caprina nell'ambito dei programmi predisposti dalle unita' sanitarie locali in attuazione della bonifica sanitaria, ai sensi delle leggi 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche, e 23 dicembre 1978, n. 833, sara' corrisposto un compenso nella misura seguente: 1) per ogni capo contrassegnato con marcatura a tatuaggio L. 55; 2) per ogni capo contrassegnato con applicazione di marche L. 30; 3) per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di campioni di sangue o di altro materiale L. 440; 4) per ogni capo controllato con la prova allergica L. 440; 5) per ogni capo vaccinato e marcato con la sigla R. L. 880; 6) per ogni intervento presso ciascun allevamento sottoposto a controllo di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) L. 7.050.