Art. 8.
  Ad  ogni gruppo di veterinari, od ai singoli veterinari che operano
da soli, autorizzati ad eseguire le operazioni di prelievo di  sangue
per il controllo e risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi
enzootica sono dovuti i sottoindicati compensi:
   1) L. 1.100 per ogni bovino sottoposto a controllo;
   2)  L.  7.050  per  l'accesso  ad  ogni  allevamento  sottoposto a
controllo.