Art. 9.
  Qualora  gli  allevamenti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 siano
situati nell'ambito dei territori montani di  cui  all'art.  3  della
legge  3  dicembre  1971,  n.  1102, i compensi per gli accessi negli
allevamenti stessi saranno corrisposti nelle seguenti misure:
   1) L. 8.600 per ogni allevamento di cui al punto 5) dell'art. 4;
   2) L. 7.050 per ogni allevamento di cui al punto 6) dell'art. 4;
   3) L. 8.300 per ogni allevamento di cui al punto 7) dell'art. 4;
   4) L. 8.600 per ogni allevamento di cui al punto 4) dell'art. 5;
   5) L. 8.600 per ogni allevamento di cui al punto 6) dell'art. 6;
   6) L. 8.600 per ogni allevamento di cui al punto 6) dell'art. 7;
   7) L. 8.600 per ogni allevamento di cui al punto 2) dell'art. 8.
 
 
          Nota all'art. 9:
             Il   testo   dell'art.   3   della  legge  n.  1102/1971
          concernente "Nuove norme per lo sviluppo della montagna" e'
          il seguente:
             "Art.   3   (Classifica  e  ripartizione  dei  territori
          montani). - I territori montani sono quelli determinati  in
          applicazione  degli  articoli  1,  14  e  15 della legge 25
          luglio 1952, n. 991, dell'articolo  unico  della  legge  30
          luglio  1957,  n.  657, e dell'art. 2 della legge regionale
          del Trentino-Alto Adige 8 febbraio 1956, n. 4.
             La  classifica  dei  territori  montani  predetti  sara'
          valida a qualsiasi effetto di legge o di regolamento.
             I   territori   montani   saranno  ripartiti  con  legge
          regionale in zone omogenee in  base  a  criteri  di  unita'
          territoriale  economica  e sociale entro un anno dalla data
          di  entrata   in   vigore   della   presente   legge.    Le
          delimitazioni  gia'  eseguite  ai  sensi  dell'art.  12 del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955,  n.
          987,  dovranno  essere  riadottate  o  corrette  con  legge
          regionale in base agli stessi criteri con il fine  precipuo
          di   individuare   zone  che  consentano  l'elaborazione  e
          l'attuazione della programmazione sovraccomunale.
             Tali  delimitazioni  saranno  adottate  dalle regioni di
          intesa con i comuni interessati".