Art. 10. 
  1. Il congedo per cure previsto dall'articolo  26  della  legge  30
marzo 1971, n. 118, puo' essere concesso ai  lavoratori  mutilati  ed
invalidi  ai  quali  sia  stata  riconosciuta  una  riduzione   della
attitudine lavorativa superiore al 50 per cento, sempreche'  le  cure
siano connesse alla infermita' invalidante riconosciuta. 
 
          Nota all'art. 10, comma 1: 
             Il testo dell'art. 26 della legge  n.  118/1971,  e'  il
          seguente: 
             "Art. 26 (Congedo per cure). - Ai lavoratori mutilati  e
          invalidi civili cui sia stata  riconosciuta  una  riduzione
          della capacita' lavorativa inferiore  ai  due  terzi,  puo'
          essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure
          non superiore a trenta giorni, su loro richiesta  e  previa
          autorizzazione del medico provinciale".