Art. 11.
  1. Le domande per la valutazione dell'aggravamento dell'invalidita'
e delle condizioni  visive  sono  prese  in  esame  dalle  competenti
commissioni  a  condizione  che siano corredate da una documentazione
sanitaria  che  comprovi  le   modificazioni   del   quadro   clinico
preesistente.  Qualora  sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso
il  giudizio  della  commissione  preposta   all'accertamento   della
invalidita'  e  delle  condizioni  visive, le domande di aggravamento
sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso  stesso.