Art. 2.
  1.  Il Ministro della sanita', entro due mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto,  approva,  con  proprio  decreto,  la
nuova  tabella  indicativa  delle  percentuali  di invalidita' per le
minorazioni e malattie invalidanti, ai sensi dell'articolo  2,  comma
2,   della   legge   26   luglio  1988,  n.  291,  sulla  base  della
classificazione   internazionale    delle    menomazioni    elaborata
dall'Organizzazione   mondiale   della  sanita'.  Il  Ministro  della
sanita',  con  la  medesima  procedura,  puo'   apportare   eventuali
modifiche e variazioni.
  2. La tabella di cui al comma 1 elenca le infermita' specificamente
individuate alle quali e' attribuito  un  valore  percentuale  fisso.
Nella  medesima  tabella sono altresi' espresse, in fasce percentuali
di dieci punti,  con  riferimento  alla  riduzione  permanente  della
capacita'  lavorativa,  le  infermita'  alle  quali non sia possibile
attribuire un valore percentuale fisso.
 
 
          Nota all'art. 2, comma 1:
             Per  il  testo  dell'art.  2  della legge n. 291/1988 si
          vedano le precedenti note alle premesse.