Art. 3.
  1.  Le percentuali di invalidita', indicate nella tabella di cui al
comma 1 dell'articolo 2 in misura fissa ovvero con individuazione  di
fascia,   possono   essere   ridotte  o  aumentate  dalle  competenti
commissioni fino a cinque punti percentuali, rispetto ai valori fissi
indicati, con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini
del soggetto, alla eventuale specifica attivita' lavorativa svolta ed
alla  formazione  tecnico-professionale  del  medesimo. Le competenti
commissioni in ogni caso determinano le potenzialita' lavorative  del
soggetto.