Art. 5.
  1.   Nella  valutazione  complessiva  della  invalidita'  non  sono
considerate le minorazioni comprese tra lo 0 per cento ed il  10  per
cento  e  le altre specificatamente elencate in calce alla tabella di
cui all'articolo 2, comma 1, purche' non concorrenti tra loro  o  con
altre minorazioni comprese nelle fasce superiori.