Art. 6.
  1.  All'articolo  2  della  legge  30  marzo  1971, n. 118, dopo il
secondo comma e' aggiunto il seguente:
  "Ai  soli  fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione
dell'indennita'  di  accompagnamento,  si  considerano  mutilati   ed
invalidi  i  soggetti  ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta'
persistenti a svolgere i compiti e le  funzioni  proprie  della  loro
eta'.".
 
 
          Nota all'art. 6, comma 1:
             Per il testo dell'art. 2 della legge n. 118/1971 si veda
          la precedente nota all'art. 1.