Art. 7.
  1.  Per  l'iscrizione  degli  invalidi  civili  negli elenchi degli
uffici provinciali del lavoro e della massima  occupazione,  ai  fini
della  assunzione  obbligatoria,  e'  richiesta  una  riduzione della
capacita' lavorativa superiore al 45 per cento.
  2.  Gli  invalidi civili iscritti negli elenchi di cui all'articolo
19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, il cui grado di invalidita' sia
stato  riconosciuto  in  base  alla tabella in vigore anteriormente a
quella di cui all'articolo 2, comma 1,  conservano  il  diritto  alla
iscrizione  negli  elenchi  stessi  se  hanno un grado di invalidita'
superiore al 45 per cento.  Gli  invalidi  civili  con  un  grado  di
invalidita' inferiore al 46 per cento, conservano tale diritto per un
periodo di dodici mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
 
 
          Nota all'art. 7, comma 2:
             Il   testo   dell'art.   19   della  legge  n.  482/1968
          (Disciplina generale delle assunzioni  obbligatorie  presso
          le  pubbliche  amministrazioni  e le aziende private), come
          modificato dall'art. 10 della legge 11 maggio 1971, n. 390,
          e' il seguente:
             "Art.  19 (Elenchi). - Presso gli uffici provinciali del
          lavoro sono  istituiti  elenchi  separati  per  le  singole
          categorie  degli  invalidi di guerra, degli invalidi civili
          di guerra, degli invalidi del lavoro,  degli  invalidi  per
          servizio,  degli  invalidi  civili,  dei  sordomuti,  degli
          orfani e delle vedove di caduti di guerra o  del  lavoro  o
          per servizio e dei profughi che risultino disoccupati e che
          aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacita'
          lavorative.
             La  richiesta  di  iscrizione e' presentata direttamente
          dagli interessati o dalle associazioni, opere, enti di  cui
          all'art.   15,   ultimo   comma,  munita  della  necessaria
          documentazione concernente  la  sussistenza  dei  requisiti
          che,  a  norma  delle  leggi  in  vigore,  danno  titolo al
          collocamento  obbligatorio,  le  attitudini  lavorative   e
          professionali    del   richiedente   anche   in   relazione
          all'occupazione  cui  aspira,  e  per  coloro   che   hanno
          menomazioni  fisiche,  una  dichiarazione  di  un ufficiale
          sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura  e  il
          grado della mutilazione o invalidita', non puo' riuscire di
          pregiudizio alla salute e alla incolumita' dei compagni  di
          lavoro od alla sicurezza degli impianti.
             Negli  elenchi  di  cui  al  primo  comma  del  presente
          articolo sara' fatta particolare  menzione  degli  amputati
          dell'arto  superiore  o  inferiore, ascritti alle categorie
          seconda, terza e quarta della tabella A annessa alla  legge
          10  agosto  1950,  n.  648,  se  invalidi  di  guerra o per
          servizio,  e  delle  minorazioni  analoghe  per  le   altre
          categorie.
             La  compilazione  dei  singoli  elenchi  avviene  con la
          collaborazione,  per  ciascuna   delle   categorie   aventi
          diritto,  dei rispettivi rappresentanti facenti parte della
          commissione provinciale di cui all'art. 16".