Art. 9. 
  1. A modifica dell'articolo 13, primo comma, della legge  30  marzo
1971, n. 118, la riduzione della capacita' lavorativa indicata  nella
misura superiore ai due terzi e' elevata alla misura pari al  74  per
cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di  cui
all'articolo 2, comma 1. 
  2. Restano  salvi  i  diritti  acquisiti  dai  cittadini  che  gia'
beneficiano dell'assegno mensile o che abbiano  gia'  ottenuto,  alla
data di cui al comma 1, il riconoscimento dei requisiti  sanitari  da
parte delle competenti commissioni. 
 
          Nota all'art. 9, comma 1:
             Per  il  testo  dell'art.  13 della legge n. 118/1971 si
          vedano le precedenti note all'art. 8, comma 2.