IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di regolamentare le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili urbani, tenuto conto anche della eccezionale carenza di disponibilita' abitative; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1988; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. L'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani di proprieta' privata e pubblica, adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonche' l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'articolo 663 del codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'articolo 665 del codice di procedura civile per finita locazione relativa a detti immobili, e' sospesa sino al 30 aprile 1989: a) nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonche' nei comuni con gli stessi confinanti; b) nei seguenti capoluoghi di provincia, di cui all'allegato A della delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985: Agrigento, Ancona, Aosta, Arezzo, Avellino, Benevento, Bergamo, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Campobasso, Caserta, Chieti, Cremona, Ferrara, Foggia, Grosseto, Imperia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pescara, Pisa, Potenza, Reggio Calabria, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Taranto, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Verona, Vicenza e Viterbo; c) nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nelle lettere a) e b). 2. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, anche se compresi nelle lettere a) , b) e c) del comma 1, nonche' nei comuni per i quali sia intervenuta dichiarazione di calamita' naturale di particolare gravita', espressa con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, i cui effetti siano ancora in corso, la sospensione ha effetto sino al 31 dicembre 1989.