Art. 2. 
  1. La sospensione dell'esecuzione dei titoli di cui all'articolo  1
non si applica qualora il conduttore: 
    a) abbia abbandonato l'immobile; 
    b)  abbia  comunque  la  disponibilita'  non  precaria  di  altro
alloggio; 
    c) versi in stato di inadempimento,  sopravvenuto  alla  scadenza
del contratto, agli obblighi di  cui  all'articolo  1591  del  codice
civile, anche se riferito  agli  oneri  accessori,  quando  l'importo
complessivo non pagato superi quello di due mensilita' del canone. 
  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il pretore competente, ai sensi
dell'articolo 26 del codice  di  procedura  civile,  su  ricorso  del
locatore e, ove ne ravvisi la necessita',  disposti  accertamenti  di
polizia e sentite le parti, dichiara la decadenza  dalla  sospensione
con decreto, avverso il quale e' ammessa opposizione, alla  quale  si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 617 e 618  del  codice
di procedura civile. 
  3. Successivamente alle scadenze del periodo di sospensione, di cui
al comma 1 dell'articolo 1, il pretore, con le  stesse  modalita'  di
cui al comma 2, dichiara la sussistenza  di  una  delle  ipotesi  ivi
contemplate.