Art. 2. 1. La sospensione dell'esecuzione dei titoli di cui all'articolo 1 non si applica qualora il conduttore: a) abbia abbandonato l'immobile; b) abbia comunque la disponibilita' non precaria di altro alloggio; c) versi in stato di inadempimento, sopravvenuto alla scadenza del contratto, agli obblighi di cui all'articolo 1591 del codice civile, anche se riferito agli oneri accessori, quando l'importo complessivo non pagato superi quello di due mensilita' del canone. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il pretore competente, ai sensi dell'articolo 26 del codice di procedura civile, su ricorso del locatore e, ove ne ravvisi la necessita', disposti accertamenti di polizia e sentite le parti, dichiara la decadenza dalla sospensione con decreto, avverso il quale e' ammessa opposizione, alla quale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 617 e 618 del codice di procedura civile. 3. Successivamente alle scadenze del periodo di sospensione, di cui al comma 1 dell'articolo 1, il pretore, con le stesse modalita' di cui al comma 2, dichiara la sussistenza di una delle ipotesi ivi contemplate.