Art. 3. 
  1.  Ai  fini  dell'esecuzione  dei  provvedimenti  di  rilascio  di
immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, di cui all'articolo  1,
dal 1› maggio 1989 l'assistenza della forza pubblica avverra' secondo
criteri stabiliti dal prefetto, in relazione a quanto indicato  dalla
commissione di cui all'articolo 4. 
  2. Nell'ambito dei criteri di cui al comma 1 dovra' essere data  la
priorita' alle  esecuzioni  dei  titoli  relativi  ai  casi  indicati
dall'articolo 2. 
  3. E' assicurata inoltre la  priorita'  qualora  il  locatore,  con
dichiarazione sostitutiva di atto  di  notorieta'  da  notificare  al
conduttore e da compilare secondo il  modello  allegato  al  presente
decreto, affermi sotto la propria responsabilita', di  avere  urgente
necessita' di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del
coniuge, dei genitori o dei figli. Nella  dichiarazione  deve  essere
specificato il motivo dell'urgente necessita' e la circostanza che il
locatore non ha la disponibilita',  nel  comune  di  residenza  o  in
comune confinante, di altri alloggi idonei ad ovviare alla necessita'
medesima. Qualora la necessita' riguardi il coniuge, i genitori  o  i
figli, la dichiarazione, con le modalita' suddette, deve essere  resa
anche  dalle  persone  cui  l'alloggio  e'  destinato.  In  caso   di
dichiarazione mendace si applica l'articolo 495 del codice penale. 
  4.  Il  locatore  che,  nel  termine  di  90  giorni  dall'avvenuta
consegna, non abbia adibito, senza giustificato motivo, l'immobile ad
abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli, e'  tenuto
al rimborso delle spese di trasloco e degli  altri  oneri  sopportati
dal conduttore e al risarcimento del danno, in misura non inferiore a
48 mensilita' del canone, determinato ai sensi degli articoli da 12 a
24  della  legge  27  luglio  1978,  n.  392.   Qualora   a   seguito
dell'esecuzione  del  provvedimento  di  rilascio,  l'esecutato   sia
ospitato a spese del comune,  il  risarcimento,  nella  misura  delle
spese  effettivamente  sostenute,  compete  al  comune  stesso,   che
provvede alla riscossione con il procedimento di cui al regio decreto
14 aprile 1910, n. 639. 
  5. Per i residui provvedimenti di rilascio di cui  all'articolo  1,
la  cui  esecuzione  non  sia  contemplata  nei  commi  2,  3  e   4,
l'assistenza della forza  pubblica  deve  essere  concessa  entro  un
periodo non superiore a 48 mesi con decorrenza non successiva  al  1›
gennaio 1990.