Art. 3. 1. Ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, di cui all'articolo 1, dal 1 maggio 1989 l'assistenza della forza pubblica avverra' secondo criteri stabiliti dal prefetto, in relazione a quanto indicato dalla commissione di cui all'articolo 4. 2. Nell'ambito dei criteri di cui al comma 1 dovra' essere data la priorita' alle esecuzioni dei titoli relativi ai casi indicati dall'articolo 2. 3. E' assicurata inoltre la priorita' qualora il locatore, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da notificare al conduttore e da compilare secondo il modello allegato al presente decreto, affermi sotto la propria responsabilita', di avere urgente necessita' di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli. Nella dichiarazione deve essere specificato il motivo dell'urgente necessita' e la circostanza che il locatore non ha la disponibilita', nel comune di residenza o in comune confinante, di altri alloggi idonei ad ovviare alla necessita' medesima. Qualora la necessita' riguardi il coniuge, i genitori o i figli, la dichiarazione, con le modalita' suddette, deve essere resa anche dalle persone cui l'alloggio e' destinato. In caso di dichiarazione mendace si applica l'articolo 495 del codice penale. 4. Il locatore che, nel termine di 90 giorni dall'avvenuta consegna, non abbia adibito, senza giustificato motivo, l'immobile ad abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli, e' tenuto al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati dal conduttore e al risarcimento del danno, in misura non inferiore a 48 mensilita' del canone, determinato ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Qualora a seguito dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, l'esecutato sia ospitato a spese del comune, il risarcimento, nella misura delle spese effettivamente sostenute, compete al comune stesso, che provvede alla riscossione con il procedimento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 5. Per i residui provvedimenti di rilascio di cui all'articolo 1, la cui esecuzione non sia contemplata nei commi 2, 3 e 4, l'assistenza della forza pubblica deve essere concessa entro un periodo non superiore a 48 mesi con decorrenza non successiva al 1 gennaio 1990.