Art. 4. 
  1. Nelle province comprendenti i comuni  indicati  all'articolo  1,
comma 1, le commissioni previste all'articolo 2 del decreto-legge  29
ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23
dicembre 1986, n. 899, sono sostituite da commissioni cosi' composte:
a) dal prefetto, o da un suo delegato, che la presiede; 
    b)  dal  sindaco,  o  da  un  suo  delegato,  di  ciascun  comune
interessato; 
    c) da un rappresentante per ciascuna delle  organizzazioni  degli
inquilini e dei proprietari maggiormente  rappresentative  a  livello
nazionale, designato dalle rispettive organizzazioni; 
    d) dal presidente dell'Istituto autonomo case popolari; 
    e)  da  un  rappresentante  per  ciascuna  delle   organizzazioni
sindacali  dei  lavoratori  maggiormente  rappresentative  a  livello
nazionale, designato dalle rispettive organizzazioni; 
    f)  da  un  rappresentante  per  ciascuna  delle   organizzazioni
sindacali degli imprenditori maggiormente rappresentative  a  livello
nazionale, designato dalle rispettive organizzazioni; 
    g) da un rappresentante degli enti assicurativi e previdenziali; 
    h)  da  un   rappresentante   dell'Associazione   nazionale   dei
costruttori edili.