Art. 4. 1. Nelle province comprendenti i comuni indicati all'articolo 1, comma 1, le commissioni previste all'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono sostituite da commissioni cosi' composte: a) dal prefetto, o da un suo delegato, che la presiede; b) dal sindaco, o da un suo delegato, di ciascun comune interessato; c) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni degli inquilini e dei proprietari maggiormente rappresentative a livello nazionale, designato dalle rispettive organizzazioni; d) dal presidente dell'Istituto autonomo case popolari; e) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, designato dalle rispettive organizzazioni; f) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali degli imprenditori maggiormente rappresentative a livello nazionale, designato dalle rispettive organizzazioni; g) da un rappresentante degli enti assicurativi e previdenziali; h) da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei costruttori edili.