Art. 5. 
  1. La commissione di cui all'articolo 4 fornisce periodicamente  al
prefetto il parere relativamente ai criteri per l'impiego della forza
pubblica  nella  esecuzione  dei  provvedimenti  di  rilascio   degli
immobili  urbani  ad  uso  abitativo,  tenuto  conto  della  generale
situazione abitativa della provincia e delle richieste di  esecuzione
presentate all'ufficiale giudiziario.