Art. 14.
            Differimento del termine per il completamento
         del piano straordinario per l'occupazione giovanile
 1.  Fermo restando lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge
11  aprile  1986,  n.  113, il termine per il completamento del piano
straordinario per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1 della
citata   legge   n.  113  del  1986  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  e'  differito al 31 dicembre 1989. Per ogni componente
di  cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della medesima legge, il
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale nomina un membro
supplente.