Art. 4.
                        Estinzione di crediti
  1.  I  crediti  di  importo  non  superiore a L. 35.000 per premi o
contributi   dovuti   agli   enti   pubblici   che  gestiscono  forme
obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data
di  entrata  in  vigore del presente decreto, sono estinti unitamente
agli accessori di legge e non si fa luogo alla loro riscossione.