Art. 4. Estinzione di crediti 1. I crediti di importo non superiore a L. 35.000 per premi o contributi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti unitamente agli accessori di legge e non si fa luogo alla loro riscossione.