Art. 6. Assicurazione obbligatoria alla CPDEL e all'INADEL 1. I dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali continuino a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facolta' di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente dagli enti locali.