Art. 6.
                     Assicurazione obbligatoria
                       alla CPDEL e all'INADEL
  1.  I  dipendenti  delle  istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e
beneficenza,  i  quali  continuino  a prestare servizio presso l'ente
anche  dopo  che  esso  abbia  perduto  il  carattere  di istituzione
pubblica,   hanno  facolta'  di  conservare,  a  domanda,  il  regime
pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto
per il personale dipendente dagli enti locali.