Art. 8.
                   Disposizioni relative all'INAIL
  1.  I  crediti  per premi dovuti all'INAIL, di cui al numero 8) del
primo comma dell'articolo 2778 del codice civile, sono collocati, per
l'intero  ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma
del predetto articolo.
  2.  Il secondo comma dell'articolo 45 del testo unico approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e'
sostituito dal seguente:
  "Il  datore  di  lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente
articolo,  deve  effettuare il versamento dei premi di assicurazione,
nel  caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e,
negli  altri  casi,  in  base  al  tasso  in  vigore  alla  data  del
provvedimento  che  ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la
eventuale  differenza  fra  la  somma  versata  e  quella che risulti
dovuta.  Su  detta  differenza  il  datore  di  lavoro  e'  tenuto al
pagamento di una somma in ragione d'anno pari al tasso d'interesse di
differimento  e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge
29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni".
  3. A decorrere dal 1› gennaio 1990 i datori di lavoro soggetti alle
disposizioni  del  testo  unico  approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  30  giugno 1965, n. 1124, unitamente alla denuncia
dei  lavori  e delle modificazioni di essi, di cui agli articoli 12 e
13   del   predetto   testo   unico,   debbono  comunicare  all'INAIL
generalita', qualifiche e retribuzioni dei lavoratori assicurati.