Art. 9. Rapporti INPS, INAIL e camere di commercio e artigianato 1. All'atto della iscrizione presso le camere di commercio, industria e artigianato, gli interessati devono specificare la sussistenza dell'obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonche' per le assicurazioni obbligatorie gestite dall'INPS, indicando, ove gia' acquisito, il numero di posizione assicurativa e la data di presumibile avvio dell'attivita'. 2. Tra INPS, l'INAIL, le camere di commercio e gli organismi ad esse collegati per la gestione del sistema informativo camerale, sono attivati collegamenti telematici, al fine di consentire l'accesso diretto, da parte dell'INPS e dell'INAIL, alle risultanze degli archivi camerali di base e di quelli collegati all'anagrafe nazionale delle imprese, nonche' la consultazione, anche generalizzata, da parte delle camere di commercio e degli organismi collegati, delle informazioni anagrafiche e di quelle relative al numero dei dipendenti, acquisite alle anagrafi delle aziende e a quelle degli imprenditori autonomi gestite dall'INPS e dall'INAIL. 3. In attesa della realizzazione dei collegamenti telematici, la fornitura delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 avverra' attraverso lo scambio di supporti magnetici. Le procedure per i collegamenti e lo scambio dei supporti magnetici saranno definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.