Art. 9.
                        Rapporti INPS, INAIL
                 e camere di commercio e artigianato
  1.  All'atto  della  iscrizione  presso  le  camere  di  commercio,
industria  e  artigianato,  gli  interessati  devono  specificare  la
sussistenza  dell'obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro e
le  malattie professionali, nonche' per le assicurazioni obbligatorie
gestite  dall'INPS,  indicando,  ove  gia'  acquisito,  il  numero di
posizione assicurativa e la data di presumibile avvio dell'attivita'.
  2.  Tra  INPS,  l'INAIL,  le camere di commercio e gli organismi ad
esse collegati per la gestione del sistema informativo camerale, sono
attivati  collegamenti  telematici,  al  fine di consentire l'accesso
diretto,  da  parte  dell'INPS  e  dell'INAIL,  alle risultanze degli
archivi camerali di base e di quelli collegati all'anagrafe nazionale
delle  imprese,  nonche'  la  consultazione,  anche generalizzata, da
parte  delle  camere  di commercio e degli organismi collegati, delle
informazioni   anagrafiche   e  di  quelle  relative  al  numero  dei
dipendenti,  acquisite  alle  anagrafi delle aziende e a quelle degli
imprenditori autonomi gestite dall'INPS e dall'INAIL.
  3.  In  attesa  della realizzazione dei collegamenti telematici, la
fornitura  delle  informazioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  avverra'
attraverso  lo  scambio  di  supporti  magnetici.  Le procedure per i
collegamenti  e  lo  scambio dei supporti magnetici saranno definite,
entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza
sociale,  di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.