Art. 4. (Miglioramento delle pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale nonche' a carico del Fondo gas e del Fondo esattoriale) 1. Le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime genenrale dei lavoratori dipendenti, del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette saranno rivalutate, con effetto dal 1 gennaio 1989, sentite le categorie interessate, con separati provvedimenti che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle categorie interessate.