Art. 4.
             (Miglioramento delle pensioni a carico delle
            forme di previdenza sostitutive ed esonerative
            del regime generale nonche' a carico del Fondo
                     gas e del Fondo esattoriale)
 
  1.  Le  pensioni  a carico delle forme di previdenza sostitutive ed
esonerative del regime genenrale dei lavoratori dipendenti, del fondo
di  previdenza  per il personale dipendente dalle aziende private del
gas e del fondo di previdenza  per  gli  impiegati  dipendenti  dalle
esattorie e ricevitorie delle imposte dirette saranno rivalutate, con
effetto dal 1› gennaio 1989, sentite le  categorie  interessate,  con
separati  provvedimenti  che  tengano  conto  dei criteri previsti in
materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi
oneri  saranno  posti  a  carico  delle  gestioni  predette  e  delle
categorie interessate.